AGCM | Abbonamenti AS Roma | Clausole vessatorie sui mancati rimborsi

<p><strong>Importante pronuncia dell&&num;8217&semi;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato &lpar;di seguito AGCM&rpar;&comma; che ha riconosciuto come vessatorie alcune clausole presenti negli abbonamenti della Roma 2019&sol;20&comma; con particolare riferimento a quelle che impedivano il rimborso dei biglietti in caso di partita a porte chiuse&period;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<figure id&equals;"attachment&lowbar;441595" aria-describedby&equals;"caption-attachment-441595" style&equals;"width&colon; 1270px" class&equals;"wp-caption alignnone"><img class&equals;"wp-image-441595 size-full" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;meteoweek&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2020&sol;12&sol;abbonamento&lowbar;roma&period;jpg" alt&equals;"clausole vessatorie negli abbonamenti della Roma" width&equals;"1280" height&equals;"757" &sol;><figcaption id&equals;"caption-attachment-441595" class&equals;"wp-caption-text">L&&num;8217&semi;agcm si è pronunciata sul delicato tema dei rimborsi agli abbonati &lpar;by Getty Images&rpar;<&sol;figcaption><&sol;figure>&NewLine;<p><b>Oggetto della pronuncia <&sol;b>sono alcune clausole presenti negli <strong>abbonamenti<&sol;strong> rilasciati dalla Roma per la stagione <strong>2019-2020&period;<&sol;strong> Il tema&comma; dibattuto ampiamente e non solo in riferimento alla società capitolina&comma; è il <strong>rimborso dei biglietti<&sol;strong> in caso gare a porte chiuse&colon; nelle condizioni per la sottoscrizione del contratto <strong>la Roma negava ogni tipo di rimborso<&sol;strong>&comma; compreso quello parziale&comma; dell&&num;8217&semi;abbonamento&comma; <strong>salvo<&sol;strong> che la ragione delle porte chiuse derivasse dalla <strong>responsabilità diretta<&sol;strong> della società&period; Questo un estratto del provvedimento dell&&num;8217&semi;AGCM&period;<&sol;p>&NewLine;<h3><strong>Ecco l&&num;8217&semi;estratto della pronuncia&colon;<&sol;strong><&sol;h3>&NewLine;<p><em>Estratto del Provvedimento di chiusura del procedimento CV208 Roma — <strong>Clausole rimborso biglietti<&sol;strong><&sol;em><&sol;p>&NewLine;<p><em>Allegato al provvedimento dell&&num;8217&semi;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 20 ottobre 2020 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37 bis del Codice del Consumo&period; In data 7 gennaio 2020 è stato avviato il procedimento CV208 Roma —Clausole rimborso biglietti&comma; nei confronti della società A&period;S&period; Roma S&period;p&period;A&period; per presunta vessatorietà di alcune clausole contenute nelle &&num;8220&semi;Condizioni di sottoscrizione dell&&num;8217&semi;abbonamento —stagione sportiva 2019-2020&&num;8221&semi; e nelle &&num;8220&semi;Condizioni di acquisto biglietti —stagione sportiva 2019-2020&&num;8221&semi;&period;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;<p><em>&lbrack;OMISSIS&rsqb;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;<h3><em><strong>II&period; LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE<&sol;strong><&sol;em><&sol;h3>&NewLine;<p><em>Costituiscono oggetto di valutazione&comma; limitatamente ai rapporti contrattuali tra la società e i consumatori&comma; le clausole di seguito trascritte contenute nelle &&num;8220&semi;Condizioni di sottoscrizione dell&&num;8217&semi;abbonamento —stagione sportiva 2019-2020&&num;8221&semi;&comma; nonché nelle &&num;8220&semi;Condizioni di acquisto biglietti —stagione sportiva 2019-2020&&num;8221&semi;&colon;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;<p><em>i&rpar; lettera C delle &&num;8220&semi;Condizioni di sottoscrizione dell&&num;8217&semi;abbonamento —stagione sportiva 2019¬2020&&num;8221&semi;&colon; &&num;8220&semi;&lbrack;&&num;8230&semi;&rsqb; <&sol;em><&sol;p>&NewLine;<p><em>In caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma&comma; obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse e&sol;o chiusure di settori disposti per legge&comma; regolamenti o provvedimento di autorità pubbliche o sportive &lpar;inclusi&comma; tra queste&comma; gli organi di giustizia sportiva&rpar;&comma; il titolare non ha diritto al rimborso&comma; neanche parziale dell &&num;8216&semi;abbonamento&comma; salvo non derivino da responsabilità diretta di AS ROMA&comma; per dolo e&sol;o colpa grave&comma; accertata con sentenza dall&&num;8217&semi;autorità giudiziaria passata in giudicato&period; Le spese di trasferta&comma; nel caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma&comma; saranno in ogni caso a carico del titolare dell&&num;8217&semi;abbonamento&&num;8221&semi;&semi;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;<p><em>ii&rpar; articolo 7 delle &&num;8220&semi;Condizioni di acquisto biglietti&&num;8221&semi;&colon; &&num;8220&semi;In caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma&comma; nonché di obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse e&sol;o eventuali riduzioni di capienza dell&&num;8217&semi;impianto o chiusure di settori disposte per Legge&comma; regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive &lpar;inclusi&comma; tra queste&comma; gliorgani di giustizia sportiva&rpar;&comma; il titolare non ha diritto al rimborso&comma; neanche parziale&comma; salvo non derivino da responsabilità diretta di AS Roma per dolo e&sol;o colpa grave&comma; accertata con sentenza dell&&num;8217&semi;Autorità Giudiziaria passata in giudicato&period; Le spese di trasferta&comma; nel caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma&comma; saranno in ogni caso a carico del titolare del biglietto&period;&&num;8221&semi;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;<p><em>iii&rpar; articolo 5 delle &&num;8220&semi;Condizioni di acquisto biglietti&&num;8221&semi;&colon; &&num;8220&semi;Variazioni di data&comma; orario&comma; o luogo di disputa delle partite non darannodiritto al rimborso del prezzo del biglietto&&num;8221&semi;&period;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;<h3><em><strong>IV&period; VALUTAZIONI CONCLUSIVE &lbrack;OMISSIS&rsqb;<&sol;strong><&sol;em><&sol;h3>&NewLine;<p><em>Le clausole di cui alla lettera C delle &&num;8220&semi;Condizioni di sottoscrizione dell&&num;8217&semi;abbonamento —stagione sportiva 2019-2020&&num;8221&semi; e all&&num;8217&semi;art&period; 7 delle &&num;8220&semi;Condizioni di acquisto biglietti —stagione sportiva 2019¬2020&&num;8221&semi;&comma; descritte al paragrafo II&comma; lettere i&rpar;<&sol;em> e<em> ii&rpar; del presente provvedimento&comma; <strong>escludono il diritto del consumatore a ottenere il rimborso<&sol;strong> di quota parte dell&&num;8217&semi;abbonamento o dei singoli biglietti in caso di chiusura dello stadio&comma; sia per inadempimento colpevole della società che in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione&comma; salvo il caso di responsabilità diretta della società AS Roma per dolo e&sol;o colpa grave accertata dall&&num;8217&semi;Autorità Giudiziaria&period; <&sol;em><&sol;p>&NewLine;<p><em>Le clausole inoltre pongono a carico del consumatore le spese di trasferta&comma; in caso di squalifica dello stadio Olimpico di Roma&comma; anche nell&&num;8217&semi;ipotesi di inadempimento colpevole della società&period;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;<p><em>Le clausole contrattuali in esame&comma; pertanto&comma; risultano <strong>vessatorie<&sol;strong> ai sensi degli articoli 33&comma; commi i e 2&comma; lettera b&rpar; e t&rpar;&comma; e 34&comma; comma 1&comma; del Codice del Consumo&comma; nella misura in cui determinano a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed escludono i diritti e le azioni di questi ultimi nei confronti del professionista in ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di inadempimento contrattuale imputabile alla società&period; La clausola di cui all&&num;8217&semi;art&period; 5 delle &&num;8220&semi;Condizioni di acquisto biglietti —stagione sportiva 2019-2020&&num;8221&semi;&comma; descritta al paragrafo II&comma; lettera iii&rpar;&comma; del presente provvedimento esclude il diritto del consumatore a ottenere il rimborso del prezzo del singolo titolo di accesso in caso di rinvio dell&&num;8217&semi;incontro&period;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;<h3>PERTANTO<&sol;h3>&NewLine;<p><em>Tale clausola risulta <strong>vessatoria<&sol;strong> ai sensi degli articoli 33&comma; commi 1 e 2&comma; lettera b&rpar;&comma; nonché 34&comma; comma 1&comma; del Codice del Consumo&comma; in quanto tale da determinare a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto&period;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;<h3><strong>RITENUTO<&sol;strong><&sol;h3>&NewLine;<p><em>sulla base delle considerazioni suesposte&comma; che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento&comma; sono <strong>vessatorie<&sol;strong> ai sensi degli artt&period; 33&comma; commi 1 e 2&comma; lettere b&rpar; e t&rpar;&comma; nonché 34&comma; comma 1&comma; del Codice del Consumo&semi;&lbrack;OMISSIS&rsqb;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;<h3 style&equals;"text-align&colon; center&semi;"><strong>DELIBERA<&sol;strong><&sol;h3>&NewLine;<p><em>a&rpar; che le clausole di cui alla lettera C delle &&num;8220&semi;Condizioni di sottoscrizione dell&&num;8217&semi;abbonamento —stagione sportiva 2019-2020&&num;8221&semi; e all&&num;8217&semi;art&period; 7 delle &&num;8220&semi;Condizioni di acquisto biglietti —stagione sportiva 2019-2020&&num;8221&semi; della società A&period;S&period; Roma S&period;p&period;A&period;&comma; descritte al punto II&comma; lettere i&rpar; e ii&rpar;&comma; del presente provvedimento&comma; <strong>sono vessatorie<&sol;strong> ai sensi degli articoli 33&comma; commi 1 e 2&comma; lettere b&rpar; e t&rpar;&comma; nonché 34&comma; comma 1&comma; del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione&semi;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;<p><em>b&rpar; che la clausola di cui all&&num;8217&semi;art&period; 5 delle &&num;8220&semi;Condizioni di acquisto biglietti —stagione sportiva 2019¬2020&&num;8221&semi; della società A&period;S&period; Roma S&period;p&period;A&period;&comma; descritta al punto II&comma; lettera iii&rpar;&comma; del presente provvedimento&comma; <strong>è vessatoria<&sol;strong> ai sensi dell&&num;8217&semi;articolo 33&comma; commi 1 e 2&comma; lettera b&rpar;&comma; nonché 34&comma; comma 1&comma; del Codice del Consumo&comma; per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione&period;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;<p>LEGGI ANCHE -&gt&semi; <a href&equals;"http&colon;&sol;&sol;www&period;meteoweek&period;com&sol;2020&sol;12&sol;26&sol;roma-il-meritato-riposo-si-riparte-il-29&sol;" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noopener noreferrer">Roma &vert; Il meritato riposo &vert; Si riparte il 29<&sol;a><&sol;p>&NewLine;&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;1 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad3" id&equals;"quads-ad3" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;3px&semi;">&NewLine;<amp-embed width&equals;"600" height&equals;"600" layout&equals;"responsive" type&equals;"mgid" data-publisher&equals;"specialmag&period;it" data-widget&equals;"1222027" data-container&equals;"M759947ScriptRootC1222027" > <&sol;amp-embed>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;

Marco Bosco

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